Statuto

 Amici dell’Archivio Comunale di Fiesole
Via Portigiani 24 – 50014 Fiesole
c.f. 94158790488

 ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI FIESOLE”

 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 Art. 1 –  L’Associazione di volontariato AMICI DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI FIESOLE più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Fiesole (Fi) presso l’Archivio comunale di Fiesole in Via Portigiani 24, costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della L.R.T. 26 aprile 1993 n. 28, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2 – L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali ( Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) sono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) sono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree d’intervento: attività culturale, didattica e promozionale.

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione si propone di valorizzare e far conoscere ad un pubblico più ampio i fondi archivistici conservati nell’Archivio comunale di Fiesole.

Per il conseguimento di tali propositi l’Associazione si propone di esplicare la propria attività attraverso la realizzazione di ricerche storiche, mostre di documenti, pubblicazione di lavori attinenti la storia del territorio, attività didattica per le scuole e visite guidate per adulti. L’Associazione, inoltre, collabora all’ individuazione, salvaguardia e recupero di archivi e fondi archivistici di Enti e privati collegati al territorio fiesolano.

 SOCI

ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi  indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera  almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a  termine.

Art. 6 – La qualifica di socio si perde per:

– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale per due annualità;
– dimissioni;
– espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

 ART. 8 – La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

 ART. 9 – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

In ogni caso, le prestazioni rese dai volontari dell’Associazione sono prevalenti rispetto a quelle erogate da eventuali dipendenti, collaboratori o professionisti.

 ORGANI SOCIALI

ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

L’Assemblea generale degli iscritti;

Il Consiglio direttivo;

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

-Il Collegio dei revisori.

ART. 11 – L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile.

Può convocare, inoltre, quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 13 – L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà  convocare un’assemblea straordinaria e  saranno necessarie  le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti.

Ogni  delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio

ART. 14 – L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione

e in particolare:
– nomina o sostituzione degli organi sociali;
– approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
– approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
– redazione, modifica e revoca dei regolamenti interni;
– deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile.

ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria

ART. 16 –  Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 5 (cinque) membri (fra cui il Presidente, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere) e si riunisce di norma almeno una volta a trimestre. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto.

ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:

E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

– eseguire le delibere dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il rendiconto annuale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
– deliberare circa l’ammissione dei soci;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Art. 19- I compiti principali del Presidente sono:

– rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
– convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
– deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
– deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.

ART.20- Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto di tre membri effettivi. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
– verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
– verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’assemblea;
– redazione della relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea.

 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21 –  Le entrate della associazione sono costituite da:

-contributi dei soci;
-contributi di privati;
-contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-contributi di organismi internazionali;
-donazioni o lasciti testamentari;
-rimborsi derivanti da convenzioni;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

-beni mobili e immobili;
-donazioni, lasciti o successioni.

ART. 22 – L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

 ART. 23– Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ATTIVITA’  SECONDARIE

ART.  24 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 25– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un’ assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

 ART. 26 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

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